Art. 10.
(Ispezioni).

      1. Il comando carabinieri per la sanità, nonché i servizi sanitari veterinari, di propria iniziativa o dietro richiesta di ogni soggetto interessato, nonché su segnalazione di associazioni animaliste e ambientaliste, sono autorizzati a disporre ispezioni sui prodotti contenenti pelli e pellicce, al fine di verificarne l'esatta origine e la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.